Dal 1° settembre 2026 — tra meno di due mesi — la fatturazione elettronica B2B diventa obbligatoria in Francia. Da quella data tutte le imprese stabilite nel Paese devono essere in grado di ricevere fatture elettroniche tramite una Plateforme Agréée; grandi imprese ed ETI devono anche emetterle e trasmettere i dati di e-reporting. PMI e microimprese seguiranno dal 1° settembre 2027.
Per le aziende che operano in Francia, non è più una scadenza da monitorare: è un adeguamento da completare nelle prossime settimane.
A che punto siamo
Il 27 febbraio 2026 è partito il pilota nazionale: le prime fatture reali vengono già scambiate in condizioni operative, e ad oggi risultano immatricolate oltre un centinaio di Plateformes Agréées. La DGFiP ha inoltre confermato ripetutamente che non ci saranno rinvii rispetto alla roadmap di settembre, e ha pubblicato una guida pratica di avvio con la dottrina applicativa sulla tolleranza sanzionatoria dei primi mesi.
Dalla direttiva B2G all’obbligo B2B
Il percorso normativo
La riforma francese affonda le radici nella direttiva europea 2014/55/UE sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, recepita in Francia nel 2014 con l’introduzione dell’obbligo B2G tramite il portale Chorus Pro. Il passo verso il B2B è arrivato con l’Ordonnance 2021-1190 del 15 settembre 2021, che ha stabilito il principio dell’obbligo graduale per le transazioni tra imprese private.
La base sostanziale della riforma, però, è la Loi de finances rectificative n° 2022-1157 del 16 agosto 2022 (art. 26), che ha introdotto nel Code Général des Impôts gli articoli 289 bis, 290, 290 A e 290 B — il cuore giuridico dell’obbligo di fatturazione elettronica. A questa si è affiancato il Décret 2022-1299, che ne ha definito le regole tecniche e ha istituito le Plateformes Agréées.
Il calendario è stato poi adeguato dal Décret n° 2024-266 del 25 marzo 2024 alle date attuali (1° settembre 2026 e 1° settembre 2027), e fissato in modo definitivo dall’articolo 91 della Legge Finanziaria 2024 (Loi de finances 2024, n. 2023-1322) del 29 dicembre 2023.
La riforma si inserisce infine nel contesto della direttiva ViDA (VAT in the Digital Age), entrata in vigore il 14 aprile 2025, che promuove la digitalizzazione fiscale a livello europeo e punta a un sistema di e-reporting per le transazioni B2B intra-UE entro il 2030.
Le scadenze
Chi deve fare cosa e quando
| Data | Soggetti | Obbligo |
|---|---|---|
| 1° settembre 2026 | Tutte le imprese IVA stabilite in Francia | Ricezione tramite PA |
| 1° settembre 2026 | Grandi imprese ed ETI | Emissione + e-reporting |
| 1° settembre 2027 | PMI e microimprese | Emissione + e-reporting |
Per le grandi imprese la soglia è definita dal superamento di almeno due tra questi parametri: oltre 5.000 dipendenti, 1,5 miliardi di euro di fatturato o 2 miliardi di totale di bilancio.
L’articolo 91 della Loi de finances 2024 prevede la possibilità di un differimento tramite décret, comunque non oltre il 1° dicembre 2026 (e, per la seconda fase, il 1° dicembre 2027). A luglio 2026 nessun décret in tal senso è stato adottato, e la DGFiP ha confermato ripetutamente l’assenza di rinvii: la roadmap operativa resta quella di settembre.
Per le transazioni verso la pubblica amministrazione, l’obbligo tramite Chorus Pro è già operativo da anni e rimane invariato.
Il modello a Y
Come funziona la fatturazione elettronica in Francia
La differenza più significativa rispetto ad altri sistemi europei — incluso quello tedesco — è l’architettura decentralizzata adottata dalla Francia, nota come Schema a Y (o modello a cinque angoli).
Nel modello italiano, ogni fattura transita obbligatoriamente per il Sistema di Interscambio (SdI), che funge da intermediario centralizzato tra cedente e cessionario. Il modello francese funziona diversamente: le fatture vengono scambiate direttamente tra le Plateformes Agréées delle imprese coinvolte, senza passare per un hub pubblico. Il fisco — attraverso il Portail Public de Facturation (PPF) — non riceve la fattura integrale, ma solo i dati fiscali essenziali trasmessi dalle PA sotto forma di e-reporting.
Questa architettura garantisce alle imprese maggiore flessibilità operativa e la possibilità di continuare a scambiare documenti arricchiti di informazioni commerciali e logistiche — come accade nei flussi EDI tradizionali — senza i vincoli di un portale pubblico rigido.
Gli attori del sistema
PPF, Plateformes Agréées e formati ammessi
I tre attori chiave del sistema sono:
PPF (Portail Public de Facturation) — il portale statale gestito dalla DGFiP. Con il comunicato dell’AIFE del 16 ottobre 2024, poi recepito dalla Loi de finances pour 2025, il suo ruolo è stato ridefinito: il PPF non assicura più il routing delle fatture. Le sue funzioni oggi sono due — la gestione dell’annuaire central, che consente di instradare ogni fattura verso la PA corretta, e la trasmissione concentrata dei dati fiscali alla DGFiP.
PA (Plateforme Agréée, o PA — precedentemente denominata PDP, Plateforme de Dématérialisation Partenaire: le due sigle indicano lo stesso soggetto) — le piattaforme private certificate dalla DGFiP. Sono ora l’unico canale operativo per lo scambio: ricevono, validano, trasmettono le fatture tra imprese e inviano i dati obbligatori al PPF per l’e-reporting. Per le aziende stabilite in Francia, affidarsi a una PA accreditata è obbligatorio.
OD (Opérateur de Dématérialisation) — operatori che offrono software di fatturazione senza accreditamento PA. Non possono gestire autonomamente i flussi legali e devono connettersi a una PA terza per l’invio e la ricezione conformi.
I formati accettati. La normativa francese ammette tre formati strutturati conformi allo standard europeo EN 16931, definiti come socle minimum: Factur-X — il formato ibrido francese, tecnicamente identico al tedesco ZUGFeRD, che combina un PDF leggibile con un file XML strutturato incorporato; UBL (Universal Business Language), lo standard XML internazionale OASIS diffuso nella rete Peppol; e CII (Cross Industry Invoice), sviluppato da UN/CEFACT, strutturalmente diverso da UBL ma semanticamente equivalente ai fini di EN 16931. È ammesso anche l’uso di Peppol BIS e EDIFACT, ma esclusivamente su accordo privato tra le parti. I PDF non strutturati non sono più considerati fatture elettroniche valide ai fini della riforma.
Le quattro nuove menzioni obbligatorie dal 1° settembre 2026
Oltre alle menzioni già previste, dal 1° settembre 2026 le fatture B2B dovranno riportare quattro nuovi elementi: il numero SIREN del cliente (finora facoltativo); la categoria dell’operazione — cessione di beni, prestazione di servizi, o entrambe; la menzione «option pour le paiement de la taxe d’après les débits», se il prestatore ha optato per questo regime; e l’indirizzo completo di consegna dei beni, se diverso dall’indirizzo di fatturazione.
L’omissione di una di queste menzioni comporta un’ammenda di 15 € per menzione mancante (art. 1737 II CGI). Le nuove menzioni seguono lo stesso calendario della riforma: 1° settembre 2026 per grandi imprese ed ETI, 1° settembre 2027 per PMI e microimprese.
L’obbligo di e-reporting
Chi è coinvolto e con quale frequenza
La riforma francese non riguarda solo lo scambio di fatture tra imprese (e-invoicing), ma introduce anche un obbligo parallelo di e-reporting: la trasmissione periodica di dati fiscali alla DGFiP per tutte le operazioni che non rientrano nell’e-invoicing B2B domestico.
Sono soggette all’e-reporting le transazioni B2C (vendite a privati consumatori) e le transazioni B2B internazionali con controparti non stabilite in Francia. Sono invece escluse dal perimetro dell’e-reporting le operazioni esenti IVA e dispensate da fatturazione ai sensi degli articoli 261–261 E del Code Général des Impôts, tra cui operazioni bancarie, prestazioni sanitarie e attività di enti senza scopo di lucro.
La periodicità di trasmissione dipende dal regime IVA dell’azienda e distingue tra dati di transazione e dati di pagamento:
| Regime IVA | Dati di transazione | Dati di pagamento |
|---|---|---|
| Reale normale mensile | Per decade (3 invii/mese: 1–10, 11–20, 21–fine), entro 10 giorni dalla fine di ciascuna decade | Mensile, entro il 10 del mese successivo |
| Reale normale trimestrale (opzione) | Mensile, entro il 10 del mese successivo | Mensile, entro il 10 del mese successivo |
| Regime semplificato | Mensile, tra il 25 e il 30 del mese successivo | Mensile, tra il 25 e il 30 del mese successivo |
| Franchise en base | Bimestrale | Bimestrale |
Le sanzioni
Cosa rischia chi non si adegua
Il regime sanzionatorio, aggiornato dalla Loi n° 2026-103 del 19 febbraio 2026, è più articolato di quanto sembri a prima vista — e colpisce anche chi emette fatture perfettamente conformi ma non è in grado di riceverle:
| Violazione | Sanzione | Base normativa |
|---|---|---|
| Mancata designazione di una PA per la ricezione | Messa in mora (3 mesi) → 500 € → nuova messa in mora → 1.000 € per ogni trimestre di persistenza | art. 1737 IV bis CGI |
| Mancata emissione in formato elettronico | 50 € per fattura, tetto 15.000 €/anno | art. 1737 III CGI |
| Mancata trasmissione dati e-reporting | 500 € per trasmissione, tetto 15.000 €/anno | art. 1788 D CGI |
| Omissione o inesattezza nelle menzioni obbligatorie | 15 € per menzione (max ¼ dell’importo fattura) | art. 1737 II CGI |
La prima infrazione non è sanzionata se regolarizzata spontaneamente o entro 30 giorni dalla prima richiesta dell’amministrazione (art. 1737 V CGI).
Aziende italiane senza stabile organizzazione in Francia
Per le aziende italiane che fatturano a clienti francesi senza avere una stabile organizzazione in Francia, l’obbligo di e-invoicing non si applica direttamente. Il cliente francese dovrà comunque gestire quell’operazione tramite e-reporting internazionale.
Un fornitore italiano che emette già in formato strutturato conforme a EN 16931 riduce sensibilmente il carico di adeguamento per il cliente francese, che potrà gestire il documento tramite la propria PA senza conversioni manuali: un vantaggio competitivo concreto nei rapporti con clienti francesi già conformi.
Conservazione delle fatture elettroniche
Le fatture devono essere conservate 10 anni ai sensi dell’articolo L.123-22 del Code de commerce, che riguarda documenti contabili e pezze giustificative. Il Livre des procédures fiscales (art. L.102 B) prevede un termine fiscale più breve, pari a 6 anni: in pratica si applica il termine più lungo, quindi 10 anni.
I documenti devono essere conservati all’interno del territorio dell’Unione Europea o in Paesi con convenzioni di assistenza reciproca equivalenti (art. L.102 C LPF), che garantiscano l’accessibilità alla DGFiP in caso di controllo. Il file strutturato originale deve essere conservato in modo immutabile, garantendo autenticità, integrità e leggibilità per tutta la durata dell’obbligo.
DocuMI
Un unico partner per la fatturazione elettronica in Francia
DocuMI è un Trust Service Provider e Peppol International Access Point con oltre 120 milioni di fatture elettroniche gestite annualmente. In qualità di provider certificato, supporta aziende italiane e internazionali nell’adeguamento agli obblighi di fatturazione elettronica europea — Francia, Germania e gli altri Paesi in cui l’obbligo è già vigente o in arrivo — centralizzando tutti i flussi in un unico portale in lingua inglese, integrabile con i principali sistemi gestionali.
Nel contesto francese, il servizio copre l’intero ciclo di vita della fattura: sul ciclo attivo, la generazione delle fatture nei formati previsti (Factur-X, UBL, CII) a partire da qualsiasi formato fornito dall’azienda cliente e la trasmissione tramite PA accreditata.
Sul ciclo passivo, la ricezione tramite PA accreditata, la messa a disposizione nel formato strutturato ufficiale e in PDF e l’integrazione automatica con i principali sistemi ERP per l’importazione dei dati.
Sia le fatture attive sia quelle passive restano sempre facilmente ricercabili tramite portale web e conservate digitalmente a norma per 10 anni, con la possibilità di scaricare in qualsiasi momento le evidenze di conservazione in caso di controllo.
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FAQ: le domande più frequenti sulla fatturazione elettronica in Francia
No. Dal 1° settembre 2026 tutte le aziende soggette a IVA stabilite in Francia devono ricevere fatture elettroniche strutturate. L’obbligo di emissione scatta nella stessa data solo per grandi imprese ed ETI; le PMI e le microimprese hanno tempo fino al 1° settembre 2027.
L’obbligo riguarda le aziende stabilite in Francia. Un’azienda italiana senza stabile organizzazione in Francia non è direttamente soggetta all’obbligo di e-invoicing, ma il cliente francese dovrà gestire quell’acquisto tramite e-reporting internazionale.
È una piattaforma privata certificata dalla DGFiP. Nel modello decentralizzato scelto dalla Francia, solo una PA può trasmettere e ricevere fatture elettroniche in modo legalmente valido, gestire l’e-reporting e garantire l’integrità dei dati fiscali. Tutte le aziende stabilite in Francia devono affidarsi a una PA accreditata.
L’e-invoicing riguarda lo scambio di fatture elettroniche B2B tra imprese stabilite in Francia, tramite una PA accreditata. L’e-reporting riguarda le operazioni che non rientrano nell’e-invoicing — transazioni B2C e vendite internazionali — con dati trasmessi periodicamente alla DGFiP tramite la PA.
I tre formati del socle minimum sono Factur-X (ibrido XML + PDF), UBL e CII, tutti conformi allo standard europeo EN 16931. Peppol BIS ed EDIFACT sono ammessi su accordo privato tra le parti. I PDF non strutturati non sono più fatture valide.
Link utili
DGFiP — Direction Générale des Finances Publiques (riforma e-invoicing e fréquences de transmission)
Glossario e menzioni obbligatorie
Direttiva ViDA — Commissione Europea
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